P&I vince al TAR Lazio sull’appalto integrato per i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Foggia – Potenza

Claudio Guccione, Maria Ferrante (partner) e Adriano Cavina (of counsel), con il supporto di Andrea Serafini (associate), hanno assistito con successo G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. nel giudizio innanzi al TAR Lazio avente per oggetto la gara indetta da RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’affidamento della “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di elettrificazione a 3kVcc della linea ferroviaria Foggia – Potenza nella tratta Rocchetta – Potenza …”, dal valore di quasi quaranta milioni di euro.

Claudio Guccione, Maria Ferrante (partner) e Adriano Cavina (of counsel), con il supporto di Andrea Serafini (associate), hanno assistito con successo G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. nel giudizio innanzi al TAR Lazio avente per oggetto la gara indetta da RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’affidamento della “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di elettrificazione a 3kVcc della linea ferroviaria Foggia – Potenza nella tratta Rocchetta – Potenza …”, dal valore di quasi quaranta milioni di euro.
La seconda classificata Alstom Ferroviaria S.p.A. aveva infatti impugnato l’aggiudicazione dell’appalto disposta in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con G.C.F. nella veste di mandataria,
denunziando una serie di presunte illegittimità, sostanziali e procedurali, nell’assegnazione dei punteggi tecnici operata dalla commissione di gara in favore dell’offerta dell’aggiudicataria.
In piena adesione alle tesi difensive dei legali di G.C.F., il TAR Lazio (sentenza n. 5330/2021) ha invece rigettato integralmente il ricorso, confermando dunque la piena correttezza dell’operato della commissione di gara.
La decisione merita di essere segnalata non solo per il rilevante valore economico della commessa e la sua importanza strategica (trattandosi dell’affidamento della progettazione e dei lavori di elettrificazione una
importante tratta ferroviaria del Sud Italia, che, come noto, ha particolare necessità di investimenti infrastrutturali), ma anche per le articolate motivazioni con cui il TAR si è pronunziato in ordine alla
infondatezza delle contestazioni, che riguardavano tra l’altro il complesso tema del subprocedimento di verifica dei requisiti premiali indicati dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica.

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