
Il TAR del Lazio annulla le restrizioni regolatorie dell’ENAC al sub-appalto nei servizi di handling aeroportuale perché limitano la concorrenza in modo ingiustificato
Il TAR accogliendo un ricorso cautelare avverso il nuovo regolamento del luglio 2021, ha fissato un termine breve per il merito (nei primi mesi del 2022).
Il TAR Lazio (Sez. III, Sentenze del 6/10/21 n. 11180 e n.11182, Pres. Giuseppe Daniele est. Ivo Correale) ha annullato il regolamento dell’ENAC nella parte in cui poneva dei limiti generali all’impiego del sub-appalto nell’ambito dei servizi di handling aeroportuale a seguito del ricorso presentato dalle società di handling aeroportuale AGS Handling e BGY International Services e dalla società subappaltatrice FC Handling.
I ricorsi si basano sul fatto che il regolamento ENAC di certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, emanato nel 2018, poneva illegittimamente delle limitazioni generali all’impiego del subappalto per i servizi di handling aeroportuale (servizi di movimentazione passeggeri e bagagli, servizi di rampa ecc.).
I giudici amministrativi hanno rilevato come le limitazioni al sub-appalto poste dal regolatore si ponevano in chiaro conflitto con i meccanismi di libera concorrenza, quest’ultima introdotta anche nell’ambito dei servizi aeroportuali a seguito della liberalizzazione del settore recepita dalla legislazione nazionale nel 1999 su impulso della disciplina comunitaria.
Il TAR ha rilevato che l’ENAC può porre restrizioni all’accesso ai mercati di handling solo per comprovate e specifiche esigenze di sicurezza riferibili a singoli aeroporti e nel rispetto delle procedure definite dal legislatore. Nel caso specifico, il TAR ha rilevato che le limitazioni generali al subappalto sono state introdotte dall’ENAC in via generalizzata, al di fuori di tali presupposti e senza rispettare le procedure di verifica (e di istruttoria) da applicare in caso di restrizione del genere.
Il TAR ha dunque chiarito in via generale come il sub-appalto sia uno strumento essenziale per le dinamiche competitive che facilita una maggiore concorrenza e che quest’ultimo non può essere limitato dall’ENAC in via generale e astratta.
Le sentenze del TAR sono estremamente importanti perché delineano i limiti di competenza dell’ENAC che, secondo i giudici amministrativi, non può impiegare i propri poteri regolatori per perseguire fini ulteriori rispetto a quelli che gli sono stati attribuiti per legge, sostanzialmente la sicurezza degli scali.
ENAC, da quanto si evince dalle difese presentate nel corso del giudizio e richiamate dal TAR in sentenza, ha motivato la restrizione al sub-appalto sostenendo che l’impiego di tale strumento contrattuale produce una eccessiva contrazione delle tariffe proposte e una minore profittabilità complessiva dei servizi di handling, con possibili potenziali effetti sui livelli retributivi dei dipendenti del settore. Già in passato il TAR aveva stigmatizzato come l’ENAC non sia l’Ente preposto a farsi carico di tali tematiche.
Va rilevato che ENAC, nel mese di luglio 2021, nelle more del procedimento che si è successivamente concluso con l’annullamento parziale delle disposizioni del Regolamento del 2018, ha emanato un nuovo Regolamento, oggetto di nuova impugnazione, che ripresenta le stesse problematiche del precedente regolamento del 2018, con riferimento alle restrizioni imposte al sub-appalto, introducendo ulteriori gravose limitazioni per gli operatori del settore.
Il TAR accogliendo un ricorso cautelare avverso il nuovo regolamento del luglio 2021, ha fissato un termine breve per il merito (nei primi mesi del 2022).
Sarà interessante verificare come medio tempore l’ENAC affronterà la questione e se riterrà, in sede di autotutela, di sospendere qualunque restrizione al sub-appalto introdotta dal nuovo regolamento del luglio 2021, in sostanziale ottemperanza con le sentenze ivi evocate quantomeno in attesa dell’esito del secondo giudizio relativo all’impugnazione del regolamento ENAC da ultimo adottato.
AGS Handling e FC Handling sono state rappresentate dagli Avv.ti Luciano Vasques (DDPV) e Carmelo Mendolia.
BGY International Services è stata rappresentata dall’Avv. Fabrizio Doddi.
