Un ‘pasticciaccio’ chiamato Art. 22 del Decreto Ristori Bis

Un ‘pasticciaccio’ chiamato Art. 22 del Decreto Ristori Bis

Spiega Ferrara: "Il Mipaaf deve, forzando l’interpretazione del nuovo art. 58-bis, deve scegliere come criterio (tre operazioni di raccolta verde e mancata raccolta oppure calo del fatturato) l’unico praticabile e cioè il calo di fatturato e quindi deve eliminare ogni riferimento alle operazioni di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli. Poi bisogna individuare i Prodotti oggetti del provvedimento e pertanto destinatari dei contributi (cioè quelli che hanno avuto un crollo delle vendite, come tanto per fare un esempio le lattughe e le fragole) e, di conseguenza, individuare le OP riconosciute per quei prodotti e che possono essere beneficiarie dei contributi (ricordiamo che non esistono OP riconosciute per la IV gamma o la prima gamma evoluta ma solo per i prodotti)”.

Nei prossimi 30 gg il MIPAAF, con apposito decreto, dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 58-bis. La speranza di Emilio Ferrara è che: “tenga conto di queste criticità per rendere possibile l’accesso al fondo di 20 milioni£.
“Innanzitutto – prosegue Ferrara – il Mipaaf deve, forzando l’interpretazione del nuovo art. 58-bis, deve scegliere come criterio (tre operazioni di raccolta verde e mancata raccolta oppure calo del fatturato) l’unico praticabile e cioè il calo di fatturato e quindi deve eliminare ogni riferimento alle operazioni di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli. Poi bisogna individuare i Prodotti oggetti del provvedimento e pertanto destinatari dei contributi (cioè quelli che hanno avuto un crollo delle vendite, come tanto per fare un esempio le lattughe e le fragole) e, di conseguenza, individuare le OP riconosciute per quei prodotti e che possono essere beneficiarie dei contributi (ricordiamo che non esistono OP riconosciute per la IV gamma o la prima gamma evoluta ma solo per i prodotti)”.

“Ancora, dato che l’art.58-bis lascia giustamente intendere – fa notare il Direttore Ferrara – che il beneficiario finale non è tanto il soggetto che commercializza (OP) quanto il produttore ortofrutticolo, al fine di evitare sperequazioni tra questi ultimi bisogna definire i prodotti per quello che sono per davvero e cioè “destinati alla IV gamma e prima gamma evoluta”. La ragione è che, nella gran parte dei casi, non è il produttore agricolo che mette in atto i processi tecnologici di cui sopra ma altri soggetti (spesso industriali) e una più puntuale definizione dei prodotti può evitare che vengano penalizzati una parte dei produttori che aderiscono ad OP che poi vendono a chi confeziona o peggio ancora che il contributo arrivi a soggetti diversi da quelli della produzione primaria”.

“Ovviamente per il calcolo della differenza di fatturato bisogna prevedere – continua Ferrara – che questo deve essere riferito alle tipologie di prodotto individuate che poi viene venduto come I e IV gamma e non a tutto il fatturato delle OP”.
“Infine – conclude il Direttore Terra Orti – la differenza del fatturato dovrebbe tener conto della compagine sociale delle OP, cioè tener conto dell’adesione o della dimissione dei produttori dall’OP. L’adesione ad una OP ha una durata di un anno- in quanto la differenza di fatturato potrebbe essere falsata dall’uscita o entrata di soci produttori.
In altre parole lo scostamento di fatturato andrebbe calcolato a parità di soci produttori”.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)