
IL CODICE DI DIRITTO PENALE Troppe prescrizioni o rinvii a giudizio; troppe falle nel sistema
Il codice penale italiano non è più adeguato ai tempi. Reati in crescita e molte prescrizione rischiano di cancellare l'azione penale
Di Annalisa Licciardiello
Nel 2014, secondo un rerport condotto da ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, nel 2018 risultano definiti presso il Registro generale delle procure circa un milione 275 mila procedimenti contro noti per delitto e/o contravvenzione, pari a 2.097,8 procedimenti per centomila abitanti.
In particolare per circa 650 mila di essi, poco più del 50%, risulta essere predisposta l’archiviazione, mentre per i restanti 624 mila viene intrapresa l’azione penale.
Considerando la distinzione tra delitti e contravvenzioni, i procedimenti definiti per almeno un delitto, cioè i reati più gravi, per i quali è stata presa una decisione sono 1.032.649; per 482.868 di essi è stata intrapresa l’azione penale (46,8 per cento), mentre per 546.781 è stata disposta l’archiviazione.
Le principali modalità di definizione registrate, per i procedimenti per i quali inizia l’azione penale presso le procure adulti, sono la “citazione diretta a giudizio”, pari al 51,9%, e il “decreto penale”, con 99.605 procedimenti (21,2 %) (Figura 3.3). La prescrizione in fase istruttoria riguarda già l’8,5% dei casi. Per i procedimenti per i quali è stata predisposta l’archiviazione, le principali modalità di definizione risultano la “mancanza di condizioni di procedibilità” (218.739; 40,8 %) e la “richiesta di archiviazione nel merito” (211.928; 40%).
Anche considerando quanto giovane sia il codice di diritto penale italiano, nato nel 1889, con il codice Zanardelli, poi entrato in vigore solamente nel 1890 come il codice del liberalismo penale italiano, quantunque varato dalla Sinistra, i numeri del prospetto risultano decisamente inaccettabili.
Oggi le procedure giudiziarie sono estremamente lunghe e complicate. Molte di queste infatti finisco in prescrizione o vengono di volta in volta rinviate a giudizio.
Quello in vigore è un procedimento penale che risale al 1930, il codice Rocco, costituito oltre che dal corpo legislativo penale anche dal codice di procedura penale, dal fondamentale testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal regolamento carcerario.
Successivamente la Costituzione del 1947 (entrata in vigore il 1° gennaio 1948) esprime un ordine di valori radicalmente diverso da quello sotteso al codice penale del 1930. In generale, all’autoritarismo statalistico di quest’ultimo si sostituisce un ordinamento liberal-democratico fondato su valori personalistici e sociali-solidaristici.
Attualmente, dopo il processo di integrazione europea, il diritto penale italiano deve essere coerente con gli obblighi internazionali (art. 117 Cost.) promananti non solo dal Consiglio d’Europa e soprattutto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), ma anche dall’ordinamento dell’Unione Europea risultante dal Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130).
La mancanza di una riforma organica del codice non significa che il diritto penale italiano sia rimasto immutato tale e quale a quello delineato dal codice del 1930. Soprattutto dagli anni ’70 del secolo scorso abbiamo infatti avuto la produzione di numerose leggi speciali (cioè extracodicistiche) o di riforme novellistiche (cioè modificative di alcuni determinati istituti del diritto penale lasciandone immutato l’impianto generale), che hanno trasformato e reso complessivamente più complicato il sistema.
Basti pensare ad esempio alla legislazione in materia di ambiente o di sicurezza del lavoro o a quella in materia economico-finanziaria o di utilizzazione delle fonti energetiche, ecc. Altre, non poche, sono state motivate dalla necessità di fronteggiare più energicamente l’incremento quali-quantitativo della criminalità organizzata, prima terroristica e poi mafiosa. Infine, in tempi più recenti, vi sono state riforme ispirate alla finalità di rafforzare la “sicurezza pubblica” e in particola- re la sicurezza urbana nei confronti di una criminalità diffusa e spesso violenta, che si ritiene collegata al fenomeno dell’immigrazione.
Quanto bisogna aspettare ancora perché questo sistemi cambi, non è dato saperlo, ma si spera che i vuoti normati presenti nel sistema siano ben presto colmata
